Nelle scorse settimane, il Servizio Tributi ha spedito numerosi avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento della TARI, IMU e TASI 2016 e 2017 e si appresta ad inviare avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARI 2015 e 2016.
Tale attività prende le mosse dall'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."
La suddetta norma va integrata con il disposto dell’art. 67, comma 1 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell’8 marzo 2020, relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, svolte anche dagli enti locali, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Come chiarito dalla Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Ciò implica che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerato che, all’8 marzo 2020, erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento per omesso versamento per gli anni 2015-2019 ed agli atti di accertamento per infedele o omessa dichiarazione per gli anni 2014-2018, i nuovi termini sono:
Omesso - parziale versamento (IMU, TASI e TARI)
Anno d’imposta Termine per la notifica
2015 26/03/2021
2016 26/03/2022
2017 26/03/2023
2018 26/03/2024
2019 26/03/2025
Infedele - omessa dichiarazione (IMU, TASI e TARI)
Anno d’imposta Termine per la notifica
2014 26/03/2021
2015 26/03/2022
2016 26/03/2023
2017 26/03/2024
2018 26/03/2025
(Tabelle tratte dalla nota dell’IFEL – Fondazione ANCI del 2 novembre 2021)
Tutti gli avvisi di accertamento spediti dal Servizio Tributi contengono un modello per sollecitare l’intervento in autotutela della P.A. per la correzione di eventuali errori.
Premesso quanto sopra in merito al differimento dei termini, si consiglia di astenersi dal presentare istanze in autotutela, lamentando la prescrizione/decadenza dal potere di accertamento, laddove gli atti venissero consegnati da Poste Italiane, oltre il termine del 31 dicembre 2021, ma prima della scadenza del 26 marzo 2022.
Tali istanze sarebbero ovviamente rigettate, determinando però un aggravio di lavoro ed un conseguente ritardo nella risposta alle richieste di esercizio dell’autotutela, basate su differenti presupposti sostanziali, eventualmente meritevoli di accoglimento.