Fondi, 16 Febbraio 2012
AGLI ORGANI DI STAMPA
In relazione all'articolo pubblicato in data odierna sul quotidiano "Latina Oggi" avente ad oggetto una sentenza del TAR di Latina riguardante una procedura di alienazione di terreno di uso civico, l'Amministrazione comunale - pur rispettando le motivazioni espresse dal TAR nella sentenza di riferimento - ritiene che tali motivazioni non risultano essere convincenti poiché frutto di errata interpretazione delle norme di legge e dei fatti.
Nel merito, si precisa che nella stima di determinazione del prezzo dell'alienazione non si è assolutamente tenuto conto del valore del fabbricato abusivo realizzato, peraltro non condonato, così come erroneamente ritenuto in sentenza.
E' di tutta evidenza che la stima effettuata è rispondente a criteri di logica e diritto, anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n°83/1996, la quale ha stabilito che dell'eventuale vocazione edificatoria che verrebbe ad avere un lotto di uso civico per l'avvenuta edificazione di fatto (ovvero abusiva) di un fabbricato ne debba profittare «[...] proporzionalmente anche la popolazione titolare dei diritti estinti».
In effetti è principio consolidato che i terreni edificati debbano essere valutati secondo il loro valore attuale (valore di area edificabile a seguito di edificazione), considerato che è del tutto illogico e non rispondente a diritto ritenere che un privato, dopo aver occupato un terreno della collettività, lo acquisisca ad un prezzo irrisorio dopo averlo reso a vocazione edificabile.
La sentenza, pertanto, verrà impugnata dal Comune di Fondi presso il Consiglio di Stato.